Anteprima esclusiva: il testo definitivo della legge sulla “legittima difesa”!

Gentili Lettori,
siamo lieti di presentare, in anteprima esclusiva, uno stralcio del testo definitivo del progetto di legge, in corso di approvazione presso il Parlamento della Repubblica Italiana, relativo alle nuove disposizioni in materia di “legittima difesa”.

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TESTO DELLA NUOVA LEGGE SULLA “LEGITTIMA DIFESA”

Preambolo

NON UCCIDERE (che non vale però per il “Signor Ladro” – d’ora in poi indicato come S.L.)

Definizione di “legittima difesa”

Art. 1 – È considerata “legittima difesa” la reazione, preventivamente dichiarata ad alta voce almeno tre volte, ad un tentativo del S.L. d’introdursi nell’altrui proprietà, nelle sole ore notturne, armato di almeno un fucile d’assalto, due coltelli da cucina e una dozzina di bombe a mano.

Validità della “legittima difesa”

Art. 2 – La “legittima difesa” è valida solo se messa in atto ricorrendo alle buone maniere: dopo averlo salutato nella sua lingua, bisogna per prima cosa accertarsi della condizione socio-economica del S.L.
Al che, se quello ha un ISEE troppo basso gli si deve concedere almeno una visita guidata in camera da letto dove sono custoditi contanti e preziosi.

Limiti della “legittima difesa”

Art. 3 – La “legittima difesa” è valida solo se il S.L. è chiaramente identificabile come tale (si allegano al testo di legge foto di Fantomas, Arsenio Lupin e della Banda Bassotti), esibisce un documento d’identità e poi, dopo aver contato almeno fino a dieci (nella lingua del S.L.), si avverte il S.L. stesso che potrebbe andare incontro ad una “legittima difesa”.

Art. 4 – Nel caso in cui il S.L. mostrasse interesse per la moglie o la compagna di chi riceve la sua visita, gli va chiesto da quanto tempo va “in bianco”: se tale periodo è superiore ai sei mesi ogni tentativo d’impedirgli di approfittare della situazione non è considerabile “legittima difesa”.

Art. 5 – La proporzione della “legittima difesa” è stabilita in 1/10. Ovvero, se il ladro mena dieci cazzotti glie se ne potrà restituire uno solo. Pertanto, il primo colpo di pistola, beninteso in aria e a salve, potrà essere esploso solo dopo che il S.L. avrà sparato almeno dieci colpi d’arma da fuoco (che non contano se non hanno centrato il bersaglio).

Abuso della “legittima difesa”

Art. 6 – Stabiliti i summenzionati limiti, il proprietario della casa visitata dal S.L. ha l’onere di produrre un filmato dettagliato della “legittima difesa” da lui messa in opera. Qualora tale filmato manchi, la parola del S.L. vale il doppio.

Art. 7 – Se il S.L. ha riportato danni fisici dalla “legittima difesa” del proprietario della casa, ha il diritto di poter ritornare nella casa stessa, questa volta lasciata incustodita, per prelevare quanto gli spetta a titolo di risarcimento.

In caso di decesso del S.L. addebitabile ad abuso di “legittima difesa” i suoi familiari sono autorizzati a procedere – secondo l’uso della loro gente – con la “legge del taglione”.

Se il S.L. dovesse riportare danni psicologici dalla “legittima difesa”, ha diritto ad adeguate cure specialistiche a carico di chi ha abusato della “legittima difesa” (per quest’ultimo è previsto l’affidamento ai servizi sociali).

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